Caparra confirmatoria o penitenziale? Differenze importanti

11.07.2017 10:33

La caparra confirmatoria è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto (ad esempio in caso di compravendita), per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno, senza bisogno di dimostrare l'ammontare del danno subito.

Se però la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il paganento del doppio della caparra.

Quando entrambe le parti risultano adempienti alle obbligazioni che scaturiscono del contratto, la caparra sarà restituita oppure imputata nella prestazione (ad esempio portandola in detrazione sul prezzo di una vendita).

Già prevista dal codice civile del 1865, la disciplina giuridica attuale della Caparra confirmatoria è contenuta nell'art. 1385 c.c.:

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Differenze tra caparra confirmatoria caparra e penitenziale

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Da quanto sopra affermato emerge la differenza fondamentale tra la caparra confirmatoria e la "caparra penitenziale" disciplinata dall'art. 1386 c.c.

È sufficiente osservare che mentre la prima ha funzione di autotutela e di preventiva liquidazione del danno in caso di inadempimento della controparte, senza dover proporre domanda giudiziale e non ponendo limiti al danno risarcibile, la seconda costituisce un corrispettivo del diritto di recesso previsto a favore di una o di entrambi i contraenti e dagli stessi predeterminato.

In altri termini, le parti possono pattuire che al momento del perfezionamento del contratto, venga consegnata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da far valere quale "prezzo" predeterminato contro il diritto di recedere previsto in favore di uno o di entrambi i contraenti.

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  • 11.07.2017 10:33

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